Progettazione Tecnica e Servizi Assicurativi

Tabelle Millesimali

Progettazione Tecnica e Servizi Assicurativi

Tabelle Millesimali

Nella gestione e nella vita condominiale sono tanti gli aspetti di cui tener conto. Le tabelle millesimali sono uno di questi: si tratta delle quote di proprietà del condominio, fondamentali sia per stabilirne il valore patrimoniale sia per la ripartizione delle spese condominiali.

Lo Studio Tecnico Raffaelli si occupa di effettuare sopralluoghi e rilievi volti a individuare le tabelle millesimali.

L’esatta definizione delle parti comuni è contenuta nell’articolo 1117 del Codice civile:
“Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:
– il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune;
– i locali per la portineria e l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
– le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.”

Relativamente all’uso delle parti comuni, l’art. 1102 del Codice civile stabilisce precise regole:
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.
Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.”

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